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statuto

ASSOCIAZIONE MUSICALE “CONOSCERE LA MUSICA - Mario Pellegrini”

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, che assume la denominazione “Associazione Musicale Conoscere la Musica - Mario Pellegrini”. L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna, attualmente in Via Frassinago n. 49. L’eventuale variazione di sede all’interno del Comune di Bologna non comporta variazione statutaria. La durata dell’Associazione è illimitata.

FINALITÀ - OBIETTIVI E ATTIVITÀ
- ART. 2

L’Associazione, che opera senza fini di lucro e con finalità culturale, ha lo scopo di svolgere le seguenti attività di utilità sociale da svolgere a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

1) promuovere ed organizzare manifestazioni musicali e concertistiche atte a valorizzare giovani Artisti portandoli alla ribalta, nello spirito che animò lo scomparso benemerito cittadino bolognese MARIO PELLEGRINI particolarmente attivo in tale settore;

2) promuovere ed organizzare un Concorso per Giovani Musicisti intendendo mantenere il ricordo e continuare l’opera appassionata di Mario Pellegrini;

3) promuovere ed organizzare incontri, mostre e conferenze, in materia musicale, per la crescita culturale in particolare dei giovani;

4) sviluppare azione di propaganda, sia a mezzo stampa sia con riunioni e convegni, per una più dettagliata e completa conoscenza, da parte dei giovani, della musica;

5) svolgere infine qualsiasi altra attività rispondente, per affinità, alle predette finalità.

Per tali scopi l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

b) inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

c) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

d) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;

e) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

f) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Per l’espletamento di tutti i lavori necessari, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Soci in forma volontaria, libera e gratuita.

SOCI
- ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.

Nell’ambito dell’”Associazione Musicale Conoscere la Musica - Mario Pellegrini” si contraddistinguono le seguenti tipologie:

a. Soci fondatori;

b. Soci sostenitori;

c. Soci effettivi (od ordinari);

d. Soci collaboratori.

Indipendentemente dalla tipologia, ogni socio ha pari diritti e doveri.

Ogni socio, previa elezione, potrà accedere a qualsiasi carica dell’Associazione.

a. Soci fondatori:

-BRAGLIA MAURIZIO geometra, industriale
-CAMPAGNOLI ANNAROSA laureata lingue, insegnante pensionata
-CAVALLARI GIUSEPPINA laureata in medicina, medico
-COMASTRI ANNA MARIA laureata lingue, pensionata Telecom
-FALASCA LUCA docente Ist. Musicale G.Verdi – Ravenna, violinista
-GIOVANNINI LAURA laurea matematica e fisica, pensionata
-GOVI CRISTIANA laureata in lettere, dir. Museo Archeologico –Bologna
-LORENZI STEFANIA dirigente Settore Assistenziale
-LORETI MARIA ROSA laurea in Scienze Politiche.pens. Vice Segret.Gen.Comune
-MACCAFERRI EDMONDO maturità Scientifica – impiegato
-MALFERRARI STEFANO docente presso il Conservatorio di Trento, pianista
-MANTOVANI ERMINIA insegnante, pensionata Telecom
-MARTELLI ALBERTO docente Conservatorio di Verona direttore orchestra
-MAZZANTI ANNA pensionata INAIL
-MENGARONI PAOLA laurea fisica, Funzionario Comune Edilizia Privata
-MICHETTI FABIO avvocato, Funzionario Comune
-NEGRINI INES pensionata Pubblica Istruzione
-PANCALDI ANNA insegnante, impiegata INAIL
-PANNUTI FRANCO medico primario Oncologia Osped. Malpighi, Presidente ANT
-RAIMONDI GRAZIA docente Istit. Musicale G. Verdi di Ravenna, violinista
-RAIMONDI ALBERTO ingegnere, dirigente Telecom
-ROCCO di TORREPADULA JOLANDA maturità Scientifica Operatrice Marketing-Public Relation
-SCANNAVINI CLAUDIO docente Conservatorio Castelfranco Veneto, compositore
-TAROZZI UMBERTO ingegnere, dirigente Telecom
-TUMINI DOMENICO ingegnere, dirigente industriale.

b) Soci sostenitori: I Soci sostenitori sono coloro i quali concorrono al rafforzamento del fondo sociale con il versamento di una quota pari a quella stabilita dalla Giunta Esecutiva per i Soci fondatori.

c) Soci effettivi (od ordinari): I Soci effettivi (od ordinari) sono coloro che effettuano il pagamento di una quota sociale annuale ridotta rispetto alle tipologie precedenti, quota stabilita dalla Giunta Esecutiva.

d) Soci collaboratori: I Soci collaboratori sono coloro che, esercitando professionalmente l’attività di Artista - Musicista, intendono prestare essenzialmente la loro opera e fornire il loro contributo con il pagamento di una quota sociale annuale simbolica stabilita dalla Giunta Esecutiva, nell’ottica delle finalità dell’Associazione. I Soci collaboratori pertanto si esibiscono in qualità di Artisti – Musicisti in occasione di iniziative dell’Associazione senza pretendere e percepire alcun compenso, fatti salvi i rimborsi spese per trasferte e missioni, legate alla esibizione stessa.

- ART. 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda alla Giunta Esecutiva menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.

- ART. 5

E’ compito della Giunta Esecutiva, ovvero di uno o più Membri da essa delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

- ART. 6

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione stessa;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione del Bilancio, all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

- ART. 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento, entro il mese di gennaio dell’anno per il quale si chiede l’iscrizione in qualità di socio, della quota associativa annuale fissata dalla Giunta Esecutiva in funzione dei programmi di attività;

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, ad eccezione che per successione, o rimborsabile né rivalutabile.

- ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso qualora si tratti di persona fisica;

- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;

- mancato pagamento della quota sociale;

- recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Giunta Esecutiva ed hanno effetto dall’iscrizione sul Libro dei Soci.

I soci sono esclusi con delibera della Giunta Esecutiva da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;

- quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all’Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all’esclusione.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati, né possono vantare pretese sul patrimonio sociale.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - BILANCIO
- ART. 9

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli Associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

Il Fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

- ART. 10

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva ed il Presidente dell’Associazione devono predisporre entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Bilancio.

Il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati tassativamente entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Bilancio, redatto con il concorso fattivo e collaborativo dei Membri della Giunta Esecutiva, si compone del rendiconto economico-finanziario, dello stato patrimoniale e di una relazione di accompagnamento nella quale la Giunta Esecutiva ed il Presidente dell’Associazione descrivono in forma particolareggiata le attività svolte dall’Associazione.

ORGANI SOCIALI
- ART. 11

Sono organi sociali:

1) l’Assemblea degli Associati (detti più semplicemente Soci);

2) la Giunta Esecutiva di cui le funzioni/cariche sono:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Tesoriere;

d) il Comitato Artistico;

3) il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l’Assemblea degli Associati ne ritenga opportuna la nomina (art.23).

ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART. 12

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed alla Giunta Esecutiva spetta l’attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L’Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è convocata a cura della Giunta Esecutiva tramite avviso esposto presso la sede dell’Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata o tramite comunicazione scritta da inviarsi ai soci anche tramite posta ordinaria, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i 4 (quattro) mesi successivi la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del Bilancio.

L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che la Giunta Esecutiva lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata con l’indicazione delle materie da trattare almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, due soci.

- ART. 13

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell’Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti riservati all’Assemblea Ordinaria:

- eleggere la Giunta Esecutiva;

- approvare il bilancio;

- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- approvare gli eventuali regolamenti;

- deliberare in merito all’esclusione dei soci;

- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

- eleggere e/o revocare il collegio dei Sindaci Revisori, se ritenuto opportuno.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

- ART. 14

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell’Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni statutarie è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

- ART. 15

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea.

Ogni seduta sarà oggetto di verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e/o di registrazione a mezzo di apparecchiature audio-riproduttive.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all’Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

GIUNTA ESECUTIVA
- ART. 16

La Giunta Esecutiva deve essere composta da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei Soci fra i soci che ne hanno diritto.

La variazione e la determinazione del numero dei Membri spetta all’Assemblea dei Soci.

La Giunta Esecutiva dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

La Giunta Esecutiva elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Comitato Artistico e fissa le responsabilità degli altri Membri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

- ART. 17

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Membri intervenuti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

I verbali di ogni adunanza della Giunta Esecutiva, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

- ART. 18

La Giunta Esecutiva assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investita di tutti i poteri per la gestione della stessa.

A tal fine la Giunta Esecutiva deve, a titolo esemplificativo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

- curare l’esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

- compilare i progetti per l’impiego del residuo di Bilancio;

- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’ attività sociale;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione delle diverse quote associative annuali;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

- ART. 19

I Membri della Giunta Esecutiva sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Membro che ingiustificatamente non si presenta a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Membro dopo 6 (sei) mesi di assenza dai lavori della Giunta Esecutiva.

Il Membro della Giunta decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Membro così nominato resterà in carica fino allo scadere dell’intera Giunta, previa ratifica della nomina da parte dell’Assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza della Giunta Esecutiva si deve provvedere alla elezione di una nuova Giunta.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - TESORIERE - COMITATO ARTISTICO
- ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede la Giunta Esecutiva.

Al Presidente è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza della Giunta Esecutiva che dovranno essere sottoposti a ratifica della Giunta stessa entro 15 (quindici) giorni lavorativi.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 (venti) giorni la Giunta Esecutiva per la nomina del nuovo Presidente.

- ART. 21

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

- ART. 22

Il Comitato Artistico è composto da 3 (tre) Membri, scelti tra i Membri della Giunta Esecutiva e designati dalla Giunta stessa.

Lo stesso è composto dal Direttore Artistico e da due Collaboratori Artistici.

I componenti del Comitato Artistico dovranno possedere requisiti personali, quali titolo accademico musicale o adeguata cultura musicale. Dal lavoro congiunto del Direttore Artistico e dei Collaboratori Artistici usciranno i programmi artistici dell’Associazione.

I componenti del Comitato Artistico, durante il loro mandato quinquennale, non potranno figurare quali interpreti nel cartellone delle attività concertistiche dell’Associazione; in via del tutto eccezionale, la Giunta Esecutiva potrà chiedere loro di esibirsi. A cura del Comitato Artistico dovrà essere redatto un verbale circa le deliberazioni attuate, verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito libro e firmato da tutti i componenti del Comitato Artistico in particolare per quanto attiene la programmazione della stagione di Concerti.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
- ART. 23

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l’Assemblea dei Soci ritenga opportuno mantenerlo e/o eleggerlo, è composto da 3 (tre) membri effettivi piu’ due (due) supplenti.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, la maggioranza tra effettivi e supplenti dei Membri del Collegio dei Sindaci revisori decada, occorrerà provvedere all’elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all’Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.

L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di Membro della Giunta Esecutiva. I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- ART. 24

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall’articolo 14.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione delibererà, sentito l’organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
- ART. 25

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea dei Soci, Giunta Esecutiva, Comitato Artistico, Collegio sindacale e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

FORO COMPETENTE
- ART. 26

Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria, è competente il Foro di Bologna.

DISPOSIZIONE FINALE
- ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Bologna, 18 ottobre 2013

_______________________________________

Protocollo Associazione: A13EM037T

Reg.to Agenzia Entrate - Ufficio di Bologna 1 in data 14 novembre 2013

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